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Nuove configurazioni e riorganizzazioni endosocietarie sulla “discesa” dei capitali da recovery

Abstract di Fabio Ciani

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La costituzione di una holding di famiglia per defiscalizzare l’exit sul l’investimento agevolabile diventato profittevole. La costituzione de qua è detax ai fini del registro e del tuir, v. regime esenzione delle plusvalenze azionarie, pex. Agevolato il conferimento e riallocazione detax delle quote qualificate in veicoli finanziari srl, con non emersione del capital gains sul valore normale. Invero è allo studio, bozza decreto sostegni bis, una nuova tax expenditure temporanea sui capital gains detax da cessione delle partecipazioni sulle PMI innovative e le start up, con defiscalizzazione dei gains relative a queste entità realizzati da persone fisiche (pex invece per le imprese).

Si dovrebbe fino al 2025 risparmiare il gain del 26% essendo esenti le plusvalenze realizzate in queste società se reinvestite in start up e PMI innovative. L’exit non viene tax se reinvestito in queste attività il relativo controvalore.

L’agevolazione dovrebbe applicarsi ai veicoli che si costituiranno dopo l’innovazione.

Non vi è un effetto recapture riassorbimenti dei capitali da recovery per via della cessione delle partecipazioni nei veicoli destinatari degli stessi. Cessione che possono essere fatte non da persone fisiche essendo collocate le quote a piani più alti, v. presenza di sub holding ed holding.

Riallocazione delle quote in società semplice per le quali opera una trasparenza fiscale rinforzata piena del socio, v. dividendi e capital gains tax con aliquota del 26% con soci persone fisiche. In un’analisi comparativa ovvero nelle holding srl sono detax dividendi e capital gains, v. pex tesoreria finanziaria della cassaforte si autoalimenta senza oneri

fiscali.

Società semplice con funzione di holding non ha bilanci, organi sociali, assemblee non formalizzate, con una trasparenza rinforzata che oblitera il regime fiscale dei soci per cui la società semplice pagherà sui dividendi incassati il 26 % se il socio è persona fisica, la holding invece nulla se non distribuiranno ai soci.

Scissioni e conferimenti di aziende e rami preesistenti al fine di favorire l’asservimento di un patrimonio separato gia preesistente all’ingresso dei benefici fiscali (il contenitore).

disciplina antiabuso inapplicabile perche le plusvalenze vengono realizzate su società che detengono aziende, ossia non sono contenitori di beni o assets da far circolare come beni di II grado.

Scorpori aziendali detax ai fini dell’isolamento del business che aderirà alle misure sovvenzionali nel caso di pluralità dei rami core.

La norma sulle capitalizzazioni agevolate v. art. 26 DL rilancio che prescinde dalla tipologia societaria se start up innovativa o meno essendo applicabile a tutte le società ed a tutte le patrimonializzazioni eleggibili.

Un incrocio di finanza pubblica e privata sugli investimenti produttivi, quest’ultima agevolata fiscalmente. Il riferimento è alle norme fiscali estemporanee non di sistema sulle capitalizzazioni da Covid, v. cit. art. 26, tax credit, strutturali e permanenti, v. infra ACE. Ancora, sui benefit da equity, la bozza decreto sostegni bis sulla super ACE del

15% sulle patrimonializzazioni del 2021, v. delibere di accantonamenti utili. Sarà possibile optare per la conversione della deduzione ACE in tax credit, v. 3,6 % dell’aumento di capitale per le società, utilizzabile in F24 senza limiti di tempo.

ACE duale ordinaria 1,3% sugli incrementi ante 2021 e straordinaria e speciale rinforzata del 15% su quelli del 2022.

Per la super ACE deduzione in UNICO 2022 o tax credit, quest’ultimo consumabile già dal 2021 post aumento. Sulla deduzione della super ACE, non rileva la regola del pro rata temporis ossia non rileva la cronologia del versamento che non viene ragguagliato ad anno essendo rilevante integralmente ancorchè intervenuto in corso d’anno.

Effetto recapture della super ACE sulle riduzioni patrimoniali avvenute nel 2022 e 2023 imputabile agli incrementi da super ACE e quinti recuperati e tassati.

L’incremento patrimoniale da super ACE ha un effetto ultrattivo essendo rilevante

anche in futuro sulla minore ACE ordinaria strutturale dell’1.3%.

La detrazione IPREF del 50% per le capitalizzazioni delle PMI innovative nei limiti di cui al decreto 28 dicembre 2020, rilevano fra gli aumenti di capitale anche le conversioni di obbligazioni convertibili.

Cumulo dei benefici fiscali con il solo limite dell’equity versato, il limite delineato dall’art. 26 è quello delle altre misure anti covid ricevute dall’impresa.

 
 
 

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